Di Roberto Pasqua, South & East EU Executive Director EDP Renewables
Abbiamo più volte letto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è pronunciata “autorizzando autonomamente” circa 2 GW (su oltre 9 GW) di progetti che, pur avendo ricevuto il parere positivo del Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE), erano bloccati in quanto sprovvisti del parere positivo del Ministero della Cultura. In realtà la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emesso il giudizio di compatibilità ambientale che, pur essendo fondamentale per lo sviluppo del progetto, da solo non consente la costruzione e l’esercizio dell’impianto.
Per poter essere costruiti ed eserciti, infatti, i progetti sbloccati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri devono ottenere altresì l’Autorizzazione Unica di competenza regionale che per la gran parte di tali progetti non è stata ancora emessa.
In un’ottica di accelerazione dell’iter autorizzativo, il Governo ha provato a risolvere la questione introducendo il meccanismo del silenzio assenso per la formazione dell’Autorizzazione Unica nel caso in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sia espressa per il rilascio della valutazione di impatto ambientale e la relativa delibera sia dunque confluita del procedimento di autorizzazione unica regionale. In questo caso l’amministrazione procedente (la Regione) è obbligata a concludere il procedimento unico nel termine perentorio di 60 giorni, decorso il quale l’Autorizzazione Unica si intende rilasciata.
Pur apprezzando questo intervento normativo la semplificazione rimane tuttavia incompleta. Infatti, manca la possibilità di espropriare, aspetto necessario per la costruzione degli impianti eolici che occupano decine di particelle, anche solo per pochi metri quadrati.
Se è vero che la domanda di Autorizzazione Unica può contenere anche la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, è anche vero che il rilascio dell’Autorizzazione Unica stessa mediante la formazione del silenzio assenso impedisce di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sui terreni interessati oggetto della domanda, in assenza di una norma specifica che consenta di disporre la variante allo strumento urbanistico.
Senza una norma che regoli questa incompletezza difficilmente potranno essere realizzati i progetti “sbloccati” dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a meno che non ottengano l’Autorizzazione Unica dalla Regione di competenza.
Manca dunque una previsione che consenta all’Autorizzazione Unica formatasi per silenzio assenso di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’impianto e dalle opere connesse, laddove tale vincolo risulti dall’istanza del proponente.
Tale vuoto normativo dovrebbe essere colmato attraverso una norma ad hoc che specifichi che le deliberazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con conseguente formazione dell’Autorizzazione Unica per silenzio assenso, costituiscono variante allo strumento urbanistico nel caso in cui la domanda di Autorizzazione Unica sia corredata dalla richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse. Successivamente, dovrebbe essere stabilito l’obbligo del Comune di recepire entro un termine perentorio dalla richiesta del proponente la variante allo strumento urbanistico, disponendo quindi sulle aree oggetto di domanda di Autorizzazione Unica il vincolo preordinato all’esproprio.
Con tale ulteriore semplificazione si potrebbe correttamente scrivere che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è pronunciata “autorizzando autonomamente”.

