Di Mattia Fadda, Senior Consultant Public Affairs Advisors
Da pochi mesi un altro pisello è stato nascosto nella torre di materassi del permitting FER. L’infido legume, seguendo la fiaba di Hans Christian Andersen, ha finito così per levare del tutto il sonno alle società proponenti gli impianti rinnovabili di taglia industriale.
La VPIA, verifica preventiva di interesse archeologico (d. lgs 18 aprile 2016, n. 50), è un’ottima misura, un’acquisizione di civiltà giuridica e uno strumento imprescindibile di tutela – ma anche di promozione, visto che le cose si trovano perché qualcuno realizza opere – del patrimonio culturale nazionale. Obbligare, invece, come ha fatto il cosiddetto DL aiuti di maggio (il n.50/2022) il proponente di impianti FER a presentare l’atto del competente soprintendente del Ministero della cultura contestualmente all’istanza di VIA è, invece, l’ennesimo ostacolo allo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia.
Nel suo iter di conversione in legge – e per iniziativa emendativa della deputata franceschiniana Chiara Braga – il “Decreto Aiuti” all’art. 10 introdusse specificazioni circa la documentazione da includere nell’istanza di VIA, modificando in particolare l’art.23 del d. lgs 152 del 2006 e introducendo al comma 1 la lettera g-ter: appunto l’obbligo di ottenere dal soprintendete territorialmente competente, e dunque subito presentare, il nulla osta sulla verifica preventiva di interesse archeologico. Una pratica che prima dell’emendamento Braga gli operatori sbrigavano nei lunghi mesi di “traversata del deserto” all’interno del procedimento autorizzativo e di valutazione ambientale, in armonia (se così si può dire) con le autorità dei beni culturali e con il supporto dei propri consulenti archeologici. Le pratiche archeologiche, infatti, sono cose serie e tutt’altro che banali. Mentre venivano girate le mille clessidre che servono ad ottenere VIA e titolo autorizzativo, il proponente produceva, fra le altre carte, anche quelle riferibili alle indagini archeologiche.
Molti di questi operatori, aziende private che investono molto nella progettazione e nello sviluppo, si sono viste notificare atti di sospensione dei procedimenti avviati dopo il 17 maggio 2022 e richieste di perfezionamento degli atti. Alcuni fra gli operatori più zelanti, invece, si sono affrettati a dare incarichi ai soggetti qualificati presso l’elenco degli operatori abilitati per l’Archeologia Preventiva del MIC, scoprendo però che le tariffe erano frattanto, quasi triplicate, visto l’eccesso di domanda. L’effetto è già oggi e sarà ancor più domani quello di ritardare di parecchi mesi il tempo medio in cui un impianto FER potrà ottenere la sua VIA e quindi il suo titolo autorizzativo.
Ecco riproporsi quell’eterna contrapposizione manichea fra paladini dei beni archeologici e paesaggistici (le soprintendenze) e disseminatori di pale e pannelli (le aziende secondo certi oppositori) che congestiona i tribunali amministrativi. Dopo una stagione di semplificazioni favorevole alle società proponenti inaugurata da Conte ma perseguita con tenacia solo da Draghi e Cingolani, oggi mettiamo a tabellino un set vinto dal Ministero della Cultura. Molti soprintendenti, infatti, useranno questa rinnovata prerogativa – l’esistenza dell’interesse archeologico e i previsti livelli progressivi di approfondimento dell’indagine – in tutta la sua tutelante potenzialità preventiva. Le rinnovabili potranno così essere ulteriormente ritardate ancor prima di partire. Un delitto perfetto perché questi ulteriori ritardi non potranno neanche essere calcolati visto che chi misura i ritardi lo fa, giocoforza, azionando il cronometro al momento di presentazione dell’istanza di VIA.
Cosa fare, dunque, oggi? Il sistema delle rinnovabili che nella sua interezza – aziende, associazioni, studiosi e anche consulenti – che è stato ignaro spettatore della norma Braga e degli effetti nefasti che essa avrebbe prodotto, ora può compattarsi e chiedere al nuovo Governo o al nuovo Parlamento di abrogare subito nel d.l. “Semplificazioni PNRR” la lettera g-ter del comma 1. dell’art.23 del d. lgs 152 del 2006. Ritardare le rinnovabili, infatti, non è certo nell’interesse del Paese e della maggioranza di Governo.

