Di Francesca Pitrelli, Consultant Public Affairs Advisors
Il Ministero della Cultura è da tempo al centro di ampie polemiche in merito alle opposizioni avanzate in sede di Conferenza di Servizi per la costruzione di impianti FER soprattutto in determinate regioni d’Italia in cui lo sviluppo delle energie rinnovabili dovrebbe essere “naturale” considerata l’importante propensione all’ irraggiamento e alla ventosità dei territori. Nella recente sentenza n. 11870/2022, pubblicata il 15 settembre 2022, che si colloca in un orientamento che sta prendendo piede da qualche tempo presso le giurisdizioni amministrative, il TAR Lazio ha enunciato un principio che potrebbe determinare un cambio di passo rilevante per lo sblocco delle procedure autorizzative e per la conseguente crescita delle energie rinnovabili in Italia. Nel caso di specie una società aveva presentato istanza di PAUR dinanzi alla Regione Lazio per la costruzione di un impianto eolico dalla potenza di 30 MW con annessa pista ciclabile, da realizzarsi in due comuni del Frusinate. La società aveva ottenuto in sede di Conferenza di Servizi pareri positivi da parte di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento ad eccezione del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina. La società pertanto propone ricorso dinanzi all’autorità amministrativa del Lazio che lo accoglie e per l’effetto annulla le determinazioni di opposizione avanzate dal MiC, adducendo motivazioni che potrebbero fare da apri pista per altri casi analoghi.
Il TAR Lazio dapprima enuncia che “In primo luogo, va rammentato che il parere negativo opposto da una delle Amministrazioni partecipanti, ancorché tenuta a manifestare un parere vincolante, non può produrre l’effetto di impedire la prosecuzione del procedimento, svolgendo semplicemente la funzione di rappresentazione degli interessi di cui detta Amministrazione è portatrice, comunque rimessi alla valutazione discrezionale finale dell’autorità decidente, la quale rimane libera di recepire o meno quanto osservato nel parere (cfr. anche Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2021, n. 2155)”.
E poi prosegue affermando che “nello specifico caso di realizzazione di un impianto eolico, l’art.30, co. 2, del d.l.. n. 77 del 31 maggio 2021 dispone che “Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della Cultura si esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante”. Da ciò deriva che l’amministrazione procedente, al fine di negare la richiesta autorizzazione non può limitarsi a richiamare acriticamente il contenuto del parere negativo espresso dal Ministero della Cultura, dovendo invece comporre gli interessi in concorso e adottare un provvedimento finale che sia esito di una autonoma valutazione”.
Alla luce di quanto sopra sembrerebbe, dunque, che il vento stia cambiando e che l’iter di approvazione dei progetti FER potrebbe essere più celere non solo a livello statale, considerato l’operato delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC, ma anche a livello regionale in cui le opposizioni (a volte infondate) sollevate da alcune amministrazioni rischiano di compromettere un processo che dovrebbe essere estremamente rapido e funzionale per combattere la grave crisi energetica che stiamo e che dovremo affrontare nei prossimi mesi.

