di Francesca Pitrelli, Consultant Public Affairs Advisors
L’agrivoltaico ha fatto ingresso nel nostro ordinamento relativamente da poco tempo sebbene sia tema di grande interesse da parte del legislatore comunitario che lo annovera tra gli strumenti utili per contribuire al processo di transizione energetica dell’Europa.
In Italia il 27 giugno scorso sono state pubblicate sul sito dell’ormai ex Ministero della Transizione Ecologica ed attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le “Linee Guida sull’agrivoltaico”, un vademecum in via prioritaria per gli addetti del settore in cui sono definiti alcuni concetti chiave del tema.
Il MiTE ha, inoltre, avviato una consultazione pubblica sulla misura “Sviluppo Agrivoltaico” del PNRR che è stata aperta sino al 12 luglio e al termine della quale sono state recepite dal Ministero alcune osservazioni proposte da operatori e da associazioni di riferimento. La struttura delle Linee Guida dovrebbe restare sostanzialmente invariata e allo stato attuale siamo in attesa della firma del provvedimento da parte del nuovo Ministro e della conseguente pubblicazione in Gazzetta.
Al di là della cornice normativa in cui si inserisce la tematica, è opportuno segnalare che il TAR Lecce nella sentenza n. 1585/2022 ha statuito che ”gli impianti agrivoltaici costituiscono una documentata e incontrovertibile realtà nell’attuale quadro ordinamentale e una realtà vista con favore dal legislatore statale”, affermazione che dunque sottolinea la rilevanza che tale tipologia di impianti ha per il nomoteta italiano.
Nel caso di specie la società aveva proposto, tramite un noto avvocato del settore, ricorso dinanzi all’autorità amministrativa per ottenere l’annullamento del provvedimento emesso dalle Autorità intervenute nel procedimento, in particolare della Provincia, con cui si negava il rilascio del PAUR in merito alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza nominale di circa 5 MW da realizzarsi nel territorio di Brindisi.
Il TAR Lecce inoltre opera nel corpo della sentenza una importante distinzione tra impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici affermando che “mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione, e il terreno agricolo perde quindi tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola sia al di sotto dei moduli fotovoltaici, e sia tra l’uno e l’altro modulo. Per effetto di tale tecnica – sicuramente innovativa, in quanto praticamente assente sino a pochi anni fa – la superficie del terreno resta permeabile, come tale raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola”.
I giudici pugliesi, oltre a rimarcare la differenza che sussiste tra le due tipologie di impianti, sottolineano l’importanza che gli impianti agrivoltaici rivestono nel processo di transizione energetica dell’Italia.
In un passo della sentenza in oggetto, difatti, non solo si legge che “la strada tracciata dalla Governance nazionale e sovranazionale è tutta nel senso dell’assoluto favor verso le energie rinnovabili in generale, nonché, in particolare, di quelle volte alla combinazione – ibrida ma assolutamente virtuosa – tra la produzione di energia pulita e le esigenze dell’agricoltura come l’agrivoltaico, per l’appunto” ma anche che “le Amministrazioni intervenute nel procedimento dovranno compiere adeguata istruttoria in ordine al bilanciamento tra l’interesse alla conservazione della trama agraria di riferimento, e l’interesse (di rilievo strategico, specie alla luce dell’attuale scenario internazionale, acuito dal conflitto bellico tuttora in corso tra la Federazione Russa e la Repubblica Ucraina) all’approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili”.
Sebbene nell’attuale contesto geopolitico la materia energetica sia una matassa difficile da dipanare e alcune tematiche, seppur di rilievo, fanno fatica ad essere comprese dall’immaginario collettivo possiamo desumere che alcuni segnali sono di buon auspicio. “E pur si muove”, potrebbe dire qualcuno.